Art. 1 -

E' costituita a norma degli articoli 36 ss.c.c. in data 3 Aprile 2005 una Associazione Sportiva, senza fini di lucro con la seguente denominazione: VAIA FUTSAL CLUB

Art. 2 - 

L'Associazione ha sede in: Corso Unione Sovietica, 489 - Torino

Art. 3 -

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

  1. la promozione, diffusione e la pratica di attività sportiva;

  2. organizzare e rappresentare manifestazioni sportive, sia in ambienti pubblici sia privati;

  3. gestire palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati ivi compresa l’attività di gestione di una mescita interna, purché la somministrazione di bevande e di qualche alimento avvenga a favore dei soli associati e degli aderenti ad associazioni che svolgono la medesima attività e appartenente alle stesse organizzazioni;

  4. aderire in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idoneo al raggiungimento degli scopi sociali;

  5. editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività sportiva;

  6. svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport;

  7. esercitare tutte quelle altre funzioni che fossero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione della Associazione

Art. 4 -   

L'Associazione ha durata illimitata salvo scioglimento, deliberato a norma di Statuto
I Soci

Art. 5 - 

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che siano interessate all'attività stessa.  I Soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa la cui misura viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e che dovrà essere versata in un’unica soluzione o in versamenti periodici

Art. 6 - 

I Soci si suddividono in Fondatori e Aderenti. 

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e coloro ai quali successivamente l'Assemblea dei Soci, sentito il parere favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori esistenti al momento, attribuisca tale qualifica.  Sono Soci Aderenti coloro che abbiano chiesto di far parte dell'Associazione per svolgere un'attività contemplata negli scopi del presente Statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione da parte di nuovo Socio, nella quale devono essere indicate le generalità complete, con codice fiscale, nonché l'accettazione integrare ed incondizionata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e dei regolamenti interni dell'Associazione, dovrà essere indirizzato al Presidente dell'Associazione

Art. 7 - 

I Soci tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere regolarmente prese dall'Associazione, contribuendo alle attività prescelte e partecipando alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dalla Associazione

Art. 8 - 

I Soci cessano di far parte dell'Associazione per:

  1. dimissioni volontarie;

  2. morosità dovuta al mancato pagamento delle quote associative e/o dei contributi sociali;

  3. esclusione, quando il Socio, con il suo comportamento, si pone in contrasto con le finalità e gli scopi ai quali l'Associazione si ispira.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci

Art. 9 - 

 I Soci che si astengono dopo un esplicito invito scritto a versare le quote sociali, saranno dichiarati morosi e decadranno da ogni diritto sociale di appartenenza all'Associazione e saranno dimessi

Clausola Compromissoria
Art.10  -

Per la tutela dei loro interessi associativi nell’ambito dell’Associazione, i soci si ipegnano a non aderire ad autorità che non siano il Consiglio Direttivo del Vaia Futsal Club, la quale in accordo con il socio nominerà un arbitro amichevole compositore che deciderà secondo equità nel rispetto del presente statuto

Organi dell'Associazione

Art. 11 - 

Organi dell'Associazione sono:
  1. l'Assemblea dei Soci;

  2. il Consiglio Direttivo;

  3. il Presidente;

  4. il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea dei Soci.
Art. 12 -

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, in prima e seconda convocazione, mediante avviso di convocazione che deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'Assemblea e gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, e deve essere affisso nella sede sociale almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione

Art. 13 -

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo per quello futuro. L'Assemblea Straordinaria che si riunirà quando ciò è necessario, è convocata, su richiesta del Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci che possono validamente costituirsi e deliberare in Assemblea, almeno trenta giorni prima della data fissata come previsto dall'art. 12

Art. 14 -

Ogni Socio nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie ha diritto ad un voto. Possono intervenire nell'Assemblea e partecipare alle deliberazioni tutti i Soci. E' ammessa la rappresentanza per delega

Art. 15 -

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea dell'Associazione; l'Assemblea medesima elegge il Segretario dell'Assemblea e, ove necessario, due Scrutatori

Art. 16 -

Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno di coloro che hanno diritto al voto. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intenderà validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi il diritto di voto le deliberazioni relative a persone si devono adottare con scrutinio segreto.  Per le altre, il sistema di votazione sarà stabilito in via preliminare prima di ogni votazione dal Presidente dell'Assemblea

Art. 17 -

Di ogni riunione il Segretario dell'Assemblea redige il verbale che è sottoscritto dallo stesso, dal Presidente e dagli Scrutatori se eletti.

Art. 18 -

L'Assemblea in Sede Ordinaria delibera:

  1. sulla relazione del Presidente circa l'attività svolta dalla Associazione nell'esercizio precedente;

  2.  sui criteri ai quali l'Associazione dovrà ispirare in avvenire la sua attività in merito di problemi generali che interessano l'Associazione stessa;

  3. sull'approvazione dei bilanci consuntivi udite le relazioni del Consiglio Direttivo;

  4. sull'approvazione dei bilanci preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo secondo quanto è previsto in seguito;

  5. sulla determinazione della misura e delle modalità di riscossione dei contributi associativi dovuti dai Soci;

  6. sull'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

  7. sull'elezione dei membri dei Collegio dei Probiviri;

  8. su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 19 -

L'Assemblea in Sede Straordinaria delibera:

  1. sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;

  2. sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria si intende validamente costituita in prima convocazione solo se sono presenti almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. Trascorsa un'ora, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Le proposte di variazioni allo Statuto devono essere sottoscritte da almeno la maggioranza del Consiglio Direttivo, mentre la proposta di scioglimento dell'Associazione dovrà ottenere il parere favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori

Il Consiglio Direttivo
Art. 20 -

 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, compreso il Presidente, eletti tra i Soci, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nel suo seno elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea, i candidati all'elezione del Consiglio Direttivo devono ricevere il gradimento della maggioranza dei Soci Fondatori

Art. 21 -

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

  1. adotta deliberazioni, propone voti e manifesta pareri su tutti i problemi che interessano l'Associazione;

  2. provvede, previa ratifica dell'Assemblea, alla nomina e designazione di propri rappresentanti, nell'ambito di Enti ed Organi di qualsiasi natura economica, giuridica, sindacale, in cui tale rappresentanza sia richiesta o consentita;

  3. costituisce eventuali Commissioni Tecniche, in base a designazione di cui sopra ai punti a) e b);

  4. redige i bilanci consuntivi ed i bilanci preventivi;

  5. formula le proposte da sottoporre alla Assemblea dei Soci, per determinazione di altri contributi oltre quello base e le relative modalità di riscossione.

Le deliberazioni relative a persone sono preso a scrutinio segreto. E' ammessa delega in sede di riunione del Consiglio Direttivo

Il Presidente e il Segretario
Art. 22 -

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma legale e come tale è investito di ogni più ampio potere per la gestione straordinaria dell'Associazione, mentre per la gestione straordinaria dell'Associazione, ivi compreso il potere di stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, nonché di procedere ad acquisti sia di beni mobili che immobili è necessaria la delibera dei Consiglio Direttivo, il Presidente presiede le riunioni dei Consiglio Direttivo

Art. 23 - In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue mansioni sono svolte dal Vice Presidente
Art.24 - 

Il Segretario tiene la contabilità e i libri dell'Associazione e ne cura i relativi adempimenti, nonché è custode della Cassa dell'Associazione

Il Collegio dei Probiviri
Art. 25 -

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.  Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare su tutte le controversie di natura giurisdizionale e disciplinare nonché sulle vertenze di qualsiasi tipo fra gli associati.  In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri rimane in carica sino alla nuova Assemblea

  Patrimonio dell'Associazione
Art 26 -

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

  1. dalle somme versate periodicamente dai Soci nella misura stabilita per ogni esercizio dall'Assemblea;

  2. dagli eventuali contributi o donazioni di terzi;

  3. dalle attrezzature acquistate per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;

  4. dalle somme ricavate dall'organizzazione dell'attività istituzionale, spettacoli o manifestazioni, da eventuali proventi derivanti dall'utilizzo o dalla vendita dei beni mobili e immobili.

Art. 27 -

Le entrate annuali sono costituite dalle quote dei Soci, dai contributi degli enti pubblici e privati e da proventi di gestione o iniziative stabili o occasionali.  I contributi dei Soci devono essere versati secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo

  Esercizio sociale - bilancio
Art. 28 -

Gli esercizi sociali hanno inizio il 01/01 e terminano il 31/12. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo redige il Bilancio per l'approvazione da parte dell'Assemblea

  Scioglimento e liquidazione
Art. 29 -

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio potrà essere devoluto ad altre Associazioni che abbiano lo stesso fine o ad istituzioni di beneficenza o sarà distribuito tra tutti i Soci

  Disposizioni Finali
Art. 30 - Per tutto quanto è contenuto nel presente atto, valgono le disposizioni del diritto comune
   

Torino, 03/04/2005

 

 

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